Il Direttivo

eletto in data 22/07/2011

Durata biennnale

PRESIDENTE: Patrick Ribaga

VICE PRESIDENTE: Germana Oradini

SEGRETARIO: Alberto Cis

CASSIERE: Gianluca Rosa

CONSIGLIERI: Roberto Dubini, Marcella Milani, Fabrizio Cellana, Fabio Dal Bosco, Tiziano Rosa

 


 

Lo Statuto Sociale

Qui di seguito lo statuto sociale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22/07/2011 e depositato presso l'Agenzia delle Entrate

 

Art. 1- Denominazione e sede

 

E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica AC Ledrense.

L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del  Codice Civile.

L’Associazione ha sede in LEDRO, Via Di Carpeà.

 

Art. 2 - Scopo

 

L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreative a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. 

 

COLORI SOCIALI

 

Art. 3 – Colori sociali

 

I colori sociali sono bianco e azzurro. 

 

AFFILIAZIONI E BILANCIO

 

Art. 4 - Affiliazione

L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

 

Art. 5- Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

 

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da :

a)     quote associative annue o periodiche dei soci;

b)     contributi ordinari o straordinari dei soci;

c)      eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;

d)     eventuali introiti di  manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. 

 

Art. 7 – Anno Sociale

L’esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro un mese dalla chiusura dell’esercizio.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. 

 

I SOCI

 

Art. 8 - Soci

Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta moralità civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colpose, e che sottoscrivano la tessera identificativa di socio di durata annuale validata dal Direttivo versando la relativa quota sociale annuale.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebitata esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Devono altresì impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui all’art.6, lettera a) del presente Statuto il cui importo è stabilito dall’assemblea ad ogni scadenza del Direttivo.

 

Art. 9– Categorie dei soci

L’Associazione è composta da soci:

a. Fondatori;

b. Ordinari.

Possono asumere la qualifica di soci dell’associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione stessa;

L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L’adesione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione stessa. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota annuale stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. 

 

Art. 10 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

Art. 11  Decadenza dei soci

 

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a. Dimissione volontaria;

b. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

c. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio sportivo.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità. 

 

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

 

Art. 12 -  Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’associazione:

 

a. L’assemblea degli associati;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente;

d. Il Vicepresidente.

 

Al proprio interno la società potrà definire un organigramma che preveda le varie responsabilità associate alle varie funzioni (segreteria, contabilità etc.)

 

Art. 13 – Assemblea dei Soci

 

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente a mezzo informazione pubblica, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, inviata a tutti Soci al domicilio risultante dal libro dei soci e/o con la dovuto pubblicità sulle bacheche e nei locali pubblici del territorio di competenza.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

a)     deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b)     eleggere, ogni due anni il Consiglio Direttivo;

c)      deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;

d)     deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale;

e)     deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L’Assemblea straordinaria delibera:

a)     sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

b)     sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c)      sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;

d)     su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;

e)     sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.  

 

Art. 14 – Validità assembleare

 

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto o delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto;

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.

 

Art. 15 – Diritti di partecipazione

 

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’ Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

 

Art. 16 – Funzionamento dell’Assemblea

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 17 – Cariche sociali

 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

-         essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente Statuto;

-         non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

-         non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.  

Il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

 

Art. 18 – Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria fino ad un massimo di 9 eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente ed il Vice Presidente

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate  a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono  risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi lo redige.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, verrò integrato con il primo dei non eletti nell’ultima elezione. Qualora questo non esistesse o non accettasse i consiglieri rimanenti proseguiranno nel loro mandato e proporranno durante la successiva assemblea annuale dei soci la sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o in parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, dell’ordine del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare almeno 4 giorni prima della adunanza stessa;

Il Consiglio Direttivo è in ogni modo validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1)     redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

2)     fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario e venga chiesto dai soci;

3)     redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

4)     adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

5)     attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

6)     la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria all’Associazione.

 

Art. 20 – Il Presidente – Vice Presidente

 

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 21 – Il rendiconto e i libri dell’associazione

 

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

L’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli Associati; i libri dell’associazione sono visitabili a chiunque ne faccia motivata richiesta scritta.

 

Art. 22 – Clausola compromissoria

 

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i soci  e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei soci.

Il loro parere sarà inappellabile.

 

Art. 23 – Durata - Scioglimento

 

La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in prima che seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

 

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

 

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 24 – Norma di rinvio

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

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